Ordinanza n. 115 del 1991

 

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ORDINANZA N. 115

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                          “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, promossi con ordinanze emesse il 18 settembre 1990 (n. 2 ordinanze) e il 10 ottobre 1990 dal Tribunale militare di Napoli nei procedimenti penali a carico di Martina Giovanni, Palumbo Claudio e Sabatino Vittore, rispettivamente iscritte ai nn. 748, 749 e 747 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che il Tribunale militare di Napoli ha sollevato, con le ordinanze in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, sotto il profilo che tale norma non consente il procedimento contumaciale nei confronti degli imputati di diserzione e mancanza alla chiamata, così assicurando di fatto l'impunità e la libertà ai disertori più ostinati, in violazione degli artt. 3 e 112 della Costituzione;

Considerato che le ordinanze concernono identica questione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per formare oggetto di un'unica pronuncia;

che la Corte ha già dichiarato con la sentenza n. 469 del 1990 l'illegittimità costituzionale della norma;

che pertanto la questione ora sollevata (come altre identiche in precedenza: cfr. ord. n. 552 del 1990) dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, sollevata dal Tribunale militare di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, per essere stata la norma denunciata dichiarata illegittima con la sentenza n. 469 del 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.